Le seguenti procedure si applicano a studenti non richiedenti visto: italiani con titolo estero, comunitari e stranieri residenti in Italia (di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”).
Appartengono a questo gruppo studenti di nazionalità italiana e di altri Paesi dell’Unione Europea che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero nonché studenti Non-UE appartenenti alle seguenti categorie:
- Cittadini di uno dei seguenti paesi: Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Svizzera e Repubblica di San Marino;
- Cittadini Non-UE che vivono in Italia grazie a un permesso di soggiorno per uno dei seguenti motivi: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo politico/motivi umanitari, religione, lungo periodo/illimitato;
- Cittadini Non-UE in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo per un paese Europeo;
- Cittadini Non-UE in possesso di maturità italiana che soggiornino in Italia da almeno un anno;
- Cittadini Non-UE con permesso di soggiorno per motivi di studio, immatricolati a un corso di Laurea presso un’altra università italiana, che desiderano trasferirsi;
- Personale in servizio presso sedi diplomatiche e organismi internazionali con sede in Italia (riconosciuti dallo stato italiano o dalla Santa Sede) e i loro familiari (limitatamente a coniuge e figli minorenni).
Tali candidati accedono senza limitazioni di contingente ai corsi universitari in Italia, pertanto possono presentare la propria candidatura direttamente a NABA senza necessità di rivolgersi preventivamente alle Rappresentanze Diplomatiche italiane.
Ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione, gli studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da autorità estere devono fornire la documentazione indicata da NABA nella relativa modulistica (si veda a questo proposito la sezione “immatricolazioni”).
Al loro arrivo in Italia, i cittadini di Paesi dell’Unione e EFTA (Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Svizzera) non necessitano di un permesso di soggiorno, ma richiedono l’iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.